DIRITTI PASSEGGERI MARITTIMI

I diritti del passeggero sono disciplinati dalla normativa europea ed in particolare dal Regolamento (CE) 1177/2010che si applica a passeggeri:

  1. di compagnie marittime il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro
  2. di compagnie marittime il cui porto d’imbarco è situato fuori dal territorio di uno Stato membro e il porto di sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro (a condizione che il servizio sia effettuato da un vettore dell’Unione)
  3. di una crociera il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro.
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Innanzitutto al momento dell’acquisto del biglietto, sia che esso sia disposto per il tramite di un intermediario di viaggio sia che avvenga direttamente online, il passeggero ha diritto a ricevere informazioni chiare sul viaggio e dei propri diritti di passeggeromarittimo, sulle modalità di reclamo e su eventuali limitazioni di responsabilità.

CANCELLAZIONE O PARTENZA RITARDATA

Nel caso di cancellazione o partenza ritardata, il passeggero, in possesso di regolare biglietto, ha diritto:

  • alla compensazione pecuniaria (nella misura del 25%-50% del prezzo del biglietto in relazione al ritardato arrivo ed alla durata del viaggio)
  • al rimborso dell’intero biglietto ovvero, in caso di una valida alternativa di viaggio, al rimborso della tratta non utilizzata;
  • all’assistenza gratuita (spuntini, ai pasti o alle bevande ovvero in casi di ritardo prolungato, di sistemazione adeguata).

In caso di inadempimenti delle compagnie marittime, il consumatore può chiedere un risarcimento del danno patrimoniale subito e, in alcune ipotesi, anche del danno non patrimoniale.

RECLAMO

Il reclamo va inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al vettore marittimo entro 2 mesi dal giorno del disservizio. Il vettore ha un mese di tempo per rispondere al reclamo. 

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