DIRITTI PASSEGGERI AEREI

I diritti del passeggero in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato sono disciplinati dalla normativa europea,  in particolare dal Regolamento CE 261/2004 (che si applica alle compagnie aeree comunitarie ed a quelle extracomunitarie per i voli che abbiano come località di partenza o destinazione aeroporti presenti sul territorio dell’UE). Va premesso che, al momento dell’acquisto di un biglietto aereo, sia che esso sia disposto per il tramite di un intermediario di viaggio sia che esso avvenga online, il passeggero ha il diritto di ricevere informazioni chiare su:

  • la compagnia aerea che effettuerà il volo
  • il tipo di aeromobile
  • l’orario del volo
  • il codice di prenotazione (PNR – Passenger Name Record)
  • le tariffe ed eventuali condizioni restrittive ad esse collegate
  • i limiti di responsabilità della compagnia aerea in caso di decesso o lesione dei passeggeri
  • i limiti di responsabilità in caso di danno, distruzione o smarrimento del bagaglio.

Il passeggero deve essere messo nelle condizioni di poter accedere alle condizioni generali di trasporto,che variano a seconda della compagnia aerea e che sono fondamentali per conoscere tutti i dettagli del contratto concluso al momento dell’acquisto.

COSA SUCCEDE IN CASO DI NEGATO IMBARCO, CANCELLAZIONE VOLO O RITARDO PROLUNGATO IMPUTABILI ALLA COMPAGNIA AEREA?

NEGATO IMBARCO

Nel caso di negato l’imbarco (rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all’imbarco nel rispetto delle condizioni previste), il passeggero, in possesso di regolare biglietto, ha diritto:

  1. alla compensazione pecuniaria (che, a seconda del tipo di tratta – se intracomunitaria o no – e della distanza, è prevista nella misura di 250, 400 e 600 euro e che può essere ridotta del 50% a seconda dell’orario effettivo di arrivo);
  2. al rimborso del biglietto per la tratta non utilizzata e un volo di ritorno verso il punto di partenza inizialenon appena possibile oppure, in alternativa, alla riprotezione su un altro volo a pari condizioni ed il prima possibile;
  3. all’assistenza gratuita (pasti e bevande in proporzione al periodo di attesa; sistemazione per la notte; trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione; due telefonate o messaggi fax o di posta elettronica).

CANCELLAZIONE DEL VOLO

Anche in caso di cancellazione del volo si ha diritto al rimborso, alla riprotezione, all’assistenza gratuita ed alla compensazione pecuniaria (250, 400 o 600 euroa seconda del tipo di tratta e della distanza). La compensazione pecuniaria è sempre dovuta, salvo che: – la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso; – il passeggero ne sia stato informato in tempo utile.

RITARDO PROLUNGATO

In questo caso (2 o 3 o 4 ore o più, a seconda del tipo di tratta e di distanza) si ha diritto ad un’assistenza gratuita adeguata (sempre: pasti e bevande; due chiamate o messaggi fax o di posta elettronica. In alcuni casi: sistemazione in albergo e trasporto dall’aeroporto al luogo di sistemazione). Nel caso in cui il ritardo superi le 5 ore, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto e ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale. La Carta dei Diritti del Passeggero ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) tiene – in realtà – altresì conto della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del Novembre 2009 sul risarcimento ai passeggeri in caso di prolungato ritardo, la quale riconosce il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i passeggeri che raggiungono la destinazione con oltre tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo pubblicato. Tale diritto, ovviamente, viene meno se la compagnia aerea dimostra che il ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali. Il Regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Si applica, invece, ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici. Attenzione: gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti dal Regolamento non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto. Da ultimo, se il passeggero subisce a causa del ritardo dei danni diretti, che siano cioè prevedibili quali effetti normali dell’inadempimento o dell’illecito della compagnia aerea, può richiedere alla stessa il risarcimento fino ad un massimo di 4.831,00euro. Il risarcimento non è dovuto se la compagnia aerea dimostra che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili per evitare il ritardo oppure che era impossibile adottarle. Il risarcimento per danni da ritardo può essere richiesto alle compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999 (essendo, questo, un diritto riconosciuto dalla stessa Convenzione).

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