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Il Protocollo è stato sottoscritto con Unipol Gruppo Finanziario (UGF), ed è applicabile a tutte le
imprese assicurative del Gruppo:

  • AURORA ASSICURAZIONI
  • LINEAR
  • NAVALE ASSICURAZIONI
  • UNIPOL ASSICURAZIONI

La procedura di conciliazione è:
Gratuita: si svolge senza oneri per il consumatore. L’associazione può però richiedere all’assistito
la quota di iscrizione.
Paritetica: viene svolta da una commissione composta da un conciliatore della Compagnia di
assicurazione e da un conciliatore dell’associazione scelta dal consumatore.

Condizioni di accesso alla conciliazione

Oggetto della procedura

Si può accedere alla procedura di conciliazione a condizione che la controversia abbia ad oggetto sinistri del ramo RCAuto, che siano:

  1. rientranti nei parametri di applicazione della procedura di risarcimento diretto (artt 149 e 150 Cod. Ass. e DPR n. 254/2006),
  2. sinistri diversi da quelli del precedente punto (a) purché la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 50.000,00 (cinquantamila)

Può attivare la procedura di conciliazione il consumatore che

  1. non sia soddisfatto dell’offerta di risarcimento ricevuta dall’Impresa assicuratrice;
  2. abbia già presentato reclamo e ne abbia ricevuto risposta insoddisfacente o non abbia ricevuto alcuna risposta;
  3. non abbia incaricato altri soggetti (es.: avvocati, agenzie di infortunistica, altra associazione di consumatori, ecc.) di rappresentarlo verso l’impresa.
  4. non abbia già instaurato una causa avente ad oggetto la stessa controversia.

Svolgimento della procedura

La procedura di conciliazione si intende instaurata nel momento in cui la domanda di conciliazione perviene all’Impresa di assicurazione; in seguito la domanda di conciliazione viene assegnata a una Commissione paritetica di Conciliazione, formata da due Conciliatori: uno in rappresentanza dell’Impresa di assicurazione e uno in rappresentanza dell’Associazione scelta dal consumatore.
Dopo la presentazione della domanda, il Conciliatore che rappresenta il consumatore ha accesso alla documentazione relativa al caso.
La Commissione è tenuta ad esperire il tentativo di conciliazione entro 20 giorni dal ricevimento della domanda da parte di UGF o dell’impresa del Gruppo coinvolta

Esito della procedura

I due componenti della Commissione formulano un’ipotesi di conciliazione che sarà sottoposta al consumatore il quale potrà decidere se aderirvi o meno.