REVOCA, RECESSO, RISCATTO

Nel momento in cui si intende sottoscrivere una polizza vita, l’intermediario potrà alternativamente sottoporre al contraente la firma di uno di questi due documenti:

  1. la PROPOSTA, ossia il documento con il quale il contraente chiede alla compagnia di stipulare il contratto; in questo caso, il contratto di polizza non si intende concluso immediatamente con la firma del contraente, è infatti necessario che il proponente riceva da parte della compagnia assicurativa la comunicazione di accettazione della proposta; solo da quel momento il contratto si considera concluso;
  2. la PROPOSTA – POLIZZA, ossia la proposta che, una volta sottoscritta, produce immediatamente gli effetti del contratto definitivo.

Nel primo caso, in caso di ripensamento, si può esercitare il diritto alla REVOCA DELLA PROPOSTA.

Si ha il diritto di revocare la proposta fino al momento in cui non si è venuti a conoscenza dell’accettazione della stessa da parte dell’impresa. La revoca della proposta impedisce la conclusione del contratto di assicurazione.

Le modalità di esercizio della revoca sono regolamentate nella Nota informativa. Generalmente il contraente deve comunicare all’impresa di assicurazione la revoca della proposta con lettera raccomandata A/R. Le somme eventualmente già pagate devono essere restituite dall’impresa entro 30 giorni dal ricevimento della revoca.

Dal rimborso sono escluse le spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto, a condizione che le stesse siano state preventivamente individuate e quantificate nella proposta.

Se il rimborso avviene oltre il termine di 30 giorni, ti sono dovuti gli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso di interesse legale.

Nel secondo caso, in caso di ripensamento, si può esercitare il diritto al RECESSO DAL CONTRATTO DI POLIZZA, entro 30 giorni dalla stipula.

Il contraente ha il diritto di recedere da un contratto di assicurazione sulla vita entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso.

L’esercizio del diritto di recesso annulla il contratto ed ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi vincolo derivante dallo stesso. Le modalità per l’esercizio di tale diritto sono riportate nella Nota informativa e nel contratto di assicurazione.

Generalmente il contraente deve comunicare all’impresa di assicurazione il recesso dal contratto con lettera raccomandata A/R.

Anche in questo caso, le somme eventualmente già pagate ti devono essere restituite dall’impresa entro 30 giorni dalla notifica del recesso. Il rimborso viene effettuato al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto, a condizione che le stesse siano state preventivamente individuate e quantificate nel contratto.

Per le polizze unit linked, se nelle condizioni di polizza è previsto che il calcolo del valore rimborsabile tenga conto dell’andamento del valore delle quote attribuite, deve esserti liquidato il controvalore delle quote sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato dei costi applicati sul premio; l’impresa può trattenere solo le spese sostenute per l’emissione del contratto ed il premio per il rischio corso.

Nelle altre ipotesi, è invece opportuno parlare di RISCATTO della polizza assicurativa.

Il riscatto è regolato dalle condizioni contrattuali e consiste nel diritto del contraente di interrompere anticipatamente il rapporto assicurativo e di ottenere un capitale dall’impresa di assicurazione.

Generalmente, per i contratti a premio annuo, il riscatto è consentito dopo il termine previsto in polizza, mentre per quelli a premio unico può essere esercitato dopo un anno dalla decorrenza del contratto. In alcuni casi è consentita la possibilità di chiedere riscatti parziali.

I criteri per la determinazione del valore di riscatto, quando previsto, sono indicati nelle condizioni di polizza.
Si possono comunque chiedere la quantificazione del valore di riscatto direttamente all’impresa, all’ufficio indicato nella Nota informativa, che è tenuto a dare riscontro entro e non oltre 20 giorni.

È opportuno prestare attenzione al fatto che il valore di riscatto può essere inferiore all’ammontare dei premi pagati o addirittura pari a zero se le annualità di premio pagate non raggiungono, in base alle condizioni contrattuali, il numero sufficiente per avere diritto al riscatto.

(fonte IVASS)