LIQUIDAZIONE CAPITALE O RENDITA

Almeno un mese prima della scadenza del contratto l’impresa deve inviare agli aventi diritto (beneficiari) una comunicazione con la quale ricorda l’approssimarsi della scadenza del contratto.

Maturato il diritto a ricevere il capitale o la rendita assicurati (per scadenza, decesso dell’assicurato, riscatto, ecc.), il beneficiario del contratto, per ottenere la liquidazione, deve presentare insieme alla richiesta di pagamento, tutta la documentazione prevista dal contratto.

Generalmente le condizioni di polizza fissano un termine di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria per liquidare il capitale o la rendita assicurati. Nel caso di richieste presentate alla rete di vendita, il termine di 30 giorni decorre dal momento di consegna della documentazione alla rete medesima.

Nell’ipotesi di ritardo nel pagamento da parte dell’impresa sono dovuti al beneficiario del contratto gli interessi di mora, calcolati al tasso d’interesse legale.

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 anni.

Nel caso in cui il capitale liquidabile alla conclusione del contratto di assicurazione non venga rivendicato dal legittimo beneficiario nei termini di prescrizione, le imprese, in virtù di quanto disposto dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008, hanno l’obbligo di devolvere l’importo dei diritti prescritti in data successiva al 28 ottobre 2008 al “Fondo a favore delle vittime delle frodi finanziarie” gestito dalla Consap S.p.A.

(fonte IVASS)