POLIZZE INDEX LINKED E UNIT LINKED

Questi prodotti, a contenuto maggiormente finanziario, sono contratti in cui le prestazioni sono collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento. Per tutelare i contraenti di tali polizze, l’IVASS ha introdotto una disciplina che prevede che resti a carico della compagnia il rischio di insolvenza delle società che hanno emesso i titoli a cui sono agganciate le prestazioni assicurative. Non è quindi più possibile trasferire sul contraente il rischio cosiddetto di controparte.

Il capitale che si può ottenere da questo contratto è soggetto alle oscillazioni dell’indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi.

Queste polizze possono offrire delle garanzie (ad esempio la restituzione dell’importo dei premi investiti oppure un capitale minimo a scadenza, ovvero la corresponsione di cedole in corso di contratto) sia in caso di vita che di morte dell’assicurato.

Le polizze unit linked sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dall’andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall’impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dai quali vengono dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione.
Di norma l’impresa consente di scegliere il tipo di fondo di investimento al quale agganciare il capitale, tenendo però conto del profilo di rischio che meglio risponde alle esigenze del soggetto che esegue l’ investimento; al contraente è inoltre consentito di trasferire le somme accumulate da un fondo all’altro (switch) pagando eventualmente una commissione.

Anche questi prodotti possono offrire garanzie di capitale e/o di rendimento minimo.

In assenza di garanzia di capitale e/o rendimento minimo da parte delle compagnie, è opportuno prestare attenzione ai rischi finanziari (tra cui il rischio di liquidità) che, gravando sul contratto rimangono a carico di chi effettua l’investimento. L’assunzione di tali rischi può comportare la restituzione da parte dell’impresa di importi inferiori alla somma dei premi versati.

Per mitigare tali rischi, l’IVASS ha dettato rigorose disposizioni,stabilendo limiti per i soggetti emittenti e obblighi di diversificazione e dispersione del rischio per singolo fondo.

Queste polizze sono particolarmente complesse e si adattano maggiormente ad una clientela con elevate cognizioni finanziarie ed altrettanto elevata propensione al rischio.

Nel caso in cui il valore di una polizza index o unit linked si sia ridotto di oltre il 30% rispetto al valore dei premi investiti, l’impresa deve inviare al contraente entro 10 giorni una comunicazione che ti indica l’ammontare delle perdite; tale comunicazione dovrà pervenire ogni qualvolta si verifichino ulteriori perdite pari o superiori al 10%.

Al fine di ottenere la liquidazione delle prestazioni le imprese,almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, devono inviare al contraente una comunicazione scritta contenente informazioni ed avvertenze sulla scadenza del rapporto assicurativo e sulla documentazione che il beneficiario dovrà trasmettere per ottenere quanto gli è dovuto, nonché sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.

Per le polizze unit linked le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e nel proprio sito internet il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell’OICR, con la relativa data di valorizzazione, che rappresenta la base per determinare le prestazioni che sono dovute al contraente.

Per i contratti index linked emessi prima del 1°novembre 2009 le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e nel proprio sito internet il valore dell’indice e/o del valore di riferimento, con la relativa data di valorizzazione, che rappresenta la base per determinare le prestazioni dovute dall’impresa.

Per i contratti index linked emessi dopo il 1° novembre 2009 le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e nel proprio sito internet i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 euro. In ogni caso si può tenere sotto controllo l’andamento dei propri investimenti esaminando l’estratto conto annuale.

Si ha comunque sempre il diritto di richiedere chiarimenti sull’evoluzione del rapporto assicurativo, a fronte del quale vige l’obbligo per l’impresa di soddisfare la richiesta di informazioni entro 20 giorni.

Per un approfondimento sulla normativa applicabile, clicca qui.

(fonte IVASS)