POLIZZE RIVALUTABILI

Queste polizze prevedono una rivalutazione annuale del capitaleassicurato o della rendita, mediante riconoscimento alla polizza stessa di una parte degli utili finanziari realizzati dalle gestioni separate.

La Gestione separata è una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della compagnia, nella quale vengono investiti i premi versati dal contraente al netto dei costi.

Nelle polizze rivalutabili si pagano premi unici, ricorrenti o annui, che possono essere costanti o rivalutabili:

  • nel primo caso il capitale o la rendita crescono soltanto in funzione dei rendimenti conseguiti dalla gestione separata e riconosciuti al contraente in base alle condizioni contrattuali;
  • nel secondo caso il capitale o la rendita assicurati crescono di anno in anno anche in funzione della rivalutazione del premio.

Le condizioni di polizza dei contratti a premi rivalutabili possono prevedere la stabilizzazione dei premi, ossia la possibilità di mantenere il premio costante a partire dalla data di richiesta della stabilizzazione fino alla scadenza del contratto, oppure il rifiuto o la limitazione, in un determinato anno, dell’incremento del premio.

In tali casi il capitale o la rendita assicurati terranno conto della minore crescita dei premi e pertanto si rivaluteranno in misura inferiore.

Gli elementi che contraddistinguono un contratto rivalutabile sono il tasso tecnico, il tasso d’interesse garantito, l’aliquota di retrocessione, il consolidamento delle prestazioni (ove previsto):

  • il tasso tecnico: è il tasso di interesse fisso riconosciuto dall’impresa; si tratta in sostanza di un rendimento anticipato riconosciuto al contraente al momento del pagamento del premio ed è di norma indicato nella clausola di rivalutazione contenuta nelle condizioni di polizza;
  • il tasso d’interesse garantito: è il rendimento minimo garantito al contraente, indipendentemente dall’andamento della gestione separata. Questo tasso tiene conto di quanto riconosciuto al contraente in termini di tasso tecnico; l’eventuale eccedenza rispetto a quest’ultimo tasso rappresenta per il contraente stesso un’ulteriore garanzia di rendimento;
  • l’aliquota di retrocessione: è la percentuale del rendimento realizzato dalla gestione separata in cui sono investiti i premi, che l’impresa riconosce al contraente. Le rivalutazioni del capitale o della rendita che l’impresa riconosce annualmente al contraente sono determinate secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza. Dalla percentuale di rivalutazione viene detratto il tasso d’interesse garantito già riconosciuto; di conseguenza il capitale verrà ulteriormente rivalutato soltanto se la misura della stessa risulti superiore al tasso d’interesse garantito;
  • il consolidamento delle prestazioni (ove previsto) è il meccanismo in base al quale gli interessi realizzati annualmente dalla gestione separata vengono retrocessi al contraente e da questi definitivamente acquisiti; ciò indipendentemente dall’andamento degli investimenti negli anni successivi.

La Nota informativa comprende anche un Progetto esemplificativoche aiuta a capire lo sviluppo dei premi e delle prestazioni assicurative nel tempo ed i valori di riduzione e di riscatto della polizza.

E’ molto importante capire che il Progetto esemplificativo, poiché basato su ipotesi di rendimento, non comporta l’impegno dell’impresa a raggiungere il risultato prospettato.
Tuttavia, in queste polizze il rischio dell’investimento è a carico dell’impresa ed il soggetto assicurato ha diritto ad ottenere un capitale minimo, eventualmente rivalutato ad un tasso d’interesse garantito.

Per le polizze rivalutabili le imprese pubblicano su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e nel proprio sito internet il prospetto della composizione della gestione separata e del relativo rendiconto.

Peraltro, si può verificare l’andamento del proprio rapportoassicurativo esaminando l’estratto conto annuale che le compagnie hanno l’obbligo di inviare entro 60 giorni dalla chiusura dell’anno solare ovvero entro 60 giorni dalla data prevista nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate.

In questo documento si trova l’indicazione del tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, dell’aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, del tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall’impresa, del tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

(fonte IVASS)