E’ IMPORTANTE SAPERE CHE…

Modulo di constatazione amichevole

moduloCAI

Quando il modulo di constatazione amichevole è firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ed è compilato in ogni sua parte, si presume – salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione – che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso (art. 143, comma 2, Codice delle Assicurazioni): il modulo CAI “a doppia firma” genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, il quale potrà superarla fornendo la prova contraria, in concreto ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione (Cass. Civ., Sez. Unite,  n. 10311/06).

Ciò significa che il danneggiato può limitarsi a trasmettere il documento in questione per richiedere e pretendere il risarcimento del danno dalla compagnia di assicurazioni; sarà quest’ultima a dover provare i motivi per i quali il sinistro non può essersi verificato così come descritto nel modulo, non potendosi limitare a contestarne genericamente la valenza e dovendo, invece, rigorosamente dimostrare la diversa dinamica dell’incidente (fra le numerose: Trib. Bologna, Sez. III, 20 aprile 2009). Le dichiarazioni contenute nel modulo di constatazione amichevole, firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, costituiscono prova legale fino a dimostrazione del contrario da parte dell’assicuratore (Trib. Gallarate 16.05.2005).

Tamponamento a catena

tamponamentocatena

Nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, v’è una presunzione di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, mentre nell’ipotesi di scontri successivi fra veicoli fermi in colonna unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente dell’ultimo veicolo della colonna stessa (Cass. Civ, Sez. III, 19.02.2013 n. 4021).

Colpo di frusta (ancora risarcibile)

Da circa due anni si sente parlare di una modifica “storica” alla normativa vigente in tema di danno da sinistro stradale, già annunciata – ancora prima della sua entrata in vigore – come intervento diretto ad impedire il risarcimento della lesione da incidente stradale più diffusa: il famigerato “colpo di frusta”.

Cosa è successo precisamente e come ha reagito la giurisprudenza?

Con la Legge 27/2012 sono state apportate le seguenti aggiunte al Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209):

  1. “Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”;
  2. “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.”

Le due integrazioni vengono interpretate da parte di alcune compagnie di assicurazioni come un vero e proprio stravolgimento normativo, una modifica capace di scardinare il vecchio e consolidato sistema risarcitorio arrestando (o almeno arginando) il fiume degli indennizzi per i traumi minori.

Secondo questa interpretazione, il danno biologico da “lesioni di lieve entità” (quale, appunto, la distrazione del rachide cervicale o colpo di frusta) sarebbe risarcibile solo se suscettibile di “accertamento clinico strumentale obiettivo“.

L’intento è quello di vincolare il risarcimento alle sole ipotesi in cui la lesione viene riscontrata in referti di diagnostica per immagini (raggi x), negando valenza alla prassi di semplificazione della valutazione legata esclusivamente al riscontro delle sintomatologie soggettive (ad esempio, dichiarazioni della vittima di sinistro stradale che lamenti sintomi dolorosi non riscontrabili in una vera e propria patologia clinica).

Questo tentativo di semplificazione della questione si è scontrato, e si scontra, tuttavia, con due problematiche di difficile risoluzione e di evidente portata.

Anzitutto, è risaputo che il colpo di frusta è un tipico caso di danno fisico che non è strumentalmente accertabile. O meglio, solo alcune volte appare un raddrizzamento della colonna cervicale, o “un’inversione della fisiologica lordosi” come si legge sui referti di pronto soccorso, ma non sempre la distorsione del rachide cervicale è accompagnata da tale obiettiva certificazione strumentale. In altre parole, la lesione può sussistere anche quando non è suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo.

Inoltre, la seconda delle due norme sopra citate dispone che il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito “a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza di una lesione”: ciò significa che il medico legale può valutare strumentalmente ma anche “visivamente” la sussistenza della lesione, cioè a seguito di indagine obiettiva ed in osservanza agli usuali criteri valutativi utilizzati dalla comunità scientifica (anche prima dell’entrata in vigore della legge 27/2012).

Se è vero, quindi, che una scossa al mondo rc auto c’è stata, non può certo dirsi che si sia trattato di quella grande svolta cui all’inizio si pensava: è legittimo continuare a ritenere che il danno da microlesione possa essere validamente riconosciuto mediante accertamento medico legale (secondo la classica criteriologia causale) e senza necessità di alcuno specifico esame strumentale.

Tre recenti interessanti sentenze (da Torino alle Marche)confermano : nessuna modifica apportata dalla Legge 27/2012 alla criteriologia medico-legale.