BONUS MALUS

Il così detto “Bonus malus” è il sistema di tariffazione più utilizzatoper le autovetture, per i motocicli e per i ciclomotori.

Più bassa è la classe di bonus malus più economica è la polizza. La variazione del premio ad ogni scadenza annuale (in aumento o in diminuzione) è funzione della classe di merito assegnata al contratto, che migliora (bonus) o peggiora (malus) rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale del conducente che siano stati pagati dall’impresa, anche solo a titolo parziale, durante un predefinito periodo di osservazione.

Nel periodo di osservazione viene quindi valutata la virtuosità del guidatore.

Se, in tale periodo, l’automobilista non ha causato incidenti, normalmente scenderà di una classe di merito (bonus) ottenendo una riduzione sul premio assicurativo per l’anno successivo; se invece ha causato incidenti, retrocederà almeno di due classi di merito (malus) e subirà un rincaro del prezzo da pagare per la nuova polizza.

Il malus è applicato anche in caso di sinistro con responsabilità paritaria dei conducenti allorquando venga pagata una quota di sinistro che, sommata alle quote di responsabilità paritaria eventualmente attribuite nei cinque anni precedenti ed annotate nell’attestato di rischio, determina il raggiungimento di una percentuale di responsabilità complessiva di almeno il 51% (c.d. responsabilità cumulata).

In merito all’attribuzione della responsabilità del sinistro, bisogna sapere che nei sinistri tra due veicoli, il responsabile principale è il conducente cui sia stato attribuito un grado di responsabilità pari almeno al 51%. Nei sinistri con più di due veicoli, responsabile principale è il conducente cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti coinvolti.

L’accertamento della responsabilità principale a carico di uno dei conducenti e il conseguente pagamento del sinistro, anche solo a titolo parziale, legittima l’impresa ad applicare immediatamente il malus al contratto relativo al veicolo condotto dal soggetto individuato come responsabile principale; la quota di responsabilità non principale accertata a carico dell’altro o degli altri conducenti non dà luogo ad alcuna conseguenza (né ad applicazione del malus né ad annotazione nell’attestato di rischio).

Qualora sia stato effettuato un pagamento parziale di un sinistro con responsabilità principale, con conseguente penalizzazione della classe di merito, gli ulteriori pagamenti parziali riferiti al medesimo sinistro non determinano alcuna ulteriore penalizzazione della classe di merito.

L’accertamento di un concorso di colpa paritario a carico dei conducenti (e relativo pagamento, anche solo parziale, del sinistro) non determina l’applicazione del malus per i contratti relativi ai veicoli coinvolti (due o più), ma soltanto l’annotazione nei relativi attestati di rischio della quota di corresponsabilità paritaria dei conducenti. L’annotazione è effettuata per verificare se nel periodo massimo di cinque anni successivi alla prima annotazione venga raggiunta la percentuale cumulata del 51%. In tal caso la compagnia applicherà il malus al primo pagamento (anche parziale).

Un nuovo periodo, sempre della durata massima di 5 anni dalla prima annotazione, inizierà a decorrere quando il veicolo dovesse essere nuovamente coinvolto in un sinistro con corresponsabilità paritaria del conducente.

Il periodo si conclude senza conseguenze alla sua scadenza naturale se entro 5 anni dalla prima annotazione il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%. In tal caso la quota o le quote di corresponsabilità paritaria annotate nei 5 anni vengono cancellate.

(fonte IVASS)