DIRITTI PASSEGGERI AUTOBUS

Il regolamento UE 181/2011 (entrato in vigore il 1 marzo 2013) si applica ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari (cioè i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri su autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite) per categorie di passeggeri non determinate il cui punto di imbarco o sbarco sia situato all’interno dell’Unione Europea e la distanza prevista del servizio sia pari o superiore a 250 km. Alcune disposizioni si applicano a tutti i servizi, anche se di distanza inferiore.

I nuovi diritti applicabili ai servizi a lunga percorrenza (vale a dire di oltre 250 km) includono, fra l’altro:

  • assistenza adeguata (spuntini, pasti e bevande nonché, in caso di necessità, la sistemazione alberghiera per un massimo di due notti, per un importo totale di € 80 a notte, tranne in caso di condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali) in situazioni che implicano la cancellazione o a seguito di un ritardo di oltre 90 minuti nel caso di viaggi di oltre tre ore;
  • garanzia di rimborso o reinstradamento in casi di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili (over  booking), in caso di cancellazione oppure a seguito di un ritardo di oltre 120 minuti dall’orario di partenza previsto;
  •  risarcimento del 50 % del prezzo del biglietto a seguito di un ritardo di oltre 120 minuti dall’orario di partenza previsto, cancellazione di viaggio e se il vettore non è in grado di offrire al passeggero il reinstradamento oppure il rimborso;
  • informazioni quando il servizio subisce una cancellazione o un ritardo rispetto alla partenza;
  • protezione dei passeggeri in caso di decessolesioni personaliperdita o danneggiamento causati da incidenti stradali, con particolare attenzione alle esigenze pratiche immediate in caso di incidente (compresa la sistemazione alberghiera per un massimo di due notti per un importo totale di € 80 a notte);
  • assistenza specifica gratuita nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta sia presso le stazioni che a bordo degli autobus, nonché, ove necessario, il trasporto gratuito per gli accompagnatori;
  • diritto al risarcimento danni (che la legislazione nazionale non può comunque prevedere inferiore a 220.000,00 euro per passeggero e 1.200,00 euro per bagaglio) in caso di decesso o lesioni dei passeggeri e perdita o danneggiamento del bagaglio.

Inoltre, a tutti i servizi (compresi i servizi con percorrenza inferiore a 250 km) saranno applicabili i seguenti diritti:

  • non discriminazione basata direttamente o indirettamente sulla cittadinanza, in termini di tariffe e condizioni contrattuali per i passeggeri;
  • trattamento non discriminatorio nei confronti di persone con disabilità e a mobilità ridotta nonché risarcimento per perdita o danni subiti dalle attrezzature per la mobilità in caso di incidente;
  • norme minime sulle informazioni sul viaggio a tutti i passeggeri prima e durante il viaggio stesso, nonché informazioni generali sui loro diritti presso le stazioni oppure on-line; ove possibile, tali informazioni sono fornite in formati accessibili a richiesta, per favorire le persone a mobilità ridotta;
  • sistema di trattamento dei reclami predisposto dai vettori e a disposizione di tutti i passeggeri;
  • organismi nazionali indipendenti in ciascun paese UE con il compito di applicare il regolamento e, se opportuno, comminare sanzioni.

Con il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha attivato la procedura sanzionatoria. 

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