CENTRALI RISCHI

COSA SONO E COSA FANNO

Le centrali rischi sono sistemi di informazioni creditizie (SIC), ovvero banche dati concernenti richieste/rapporti di credito, gestite in modo centralizzato da una persona giuridica, un ente, un’associazione o altro organismo in ambito privato e consultabile solo dai soggetti che comunicano le informazioni in essa registrate e che partecipano al relativo sistema informativo (banche e società finanziarie, gli intermediari). Il sistema può contenere: 1) Informazioni creditizie di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti; 2) Informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, che attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi Ci sono centrali rischi private e pubbliche. Le principali sono la Centrale rischi della Banca d’Italia, CRIF, CTC ed Experian. La loro funzione dovrebbe essere quella di migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela, innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari e rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti” promosso dal Garante della Privacye pubblicato con provvedimento n. 8 del 16 novembre 2004.

RITARDO NEI PAGAMENTI

I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono utilizzati e resi accessibili nel rispetto dei seguenti termini: a) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo, dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzateb) Nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo:

  • Qualora l’interessato sia un consumatore, decorsi sessanta giorni dall’aggiornamento mensile (a cura di chi li ha comunicati) oppure in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive;
  • Negli altri casi, dopo almeno trenta giorni dall’aggiornamento mensile o in caso di mancato pagamento di una rata.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso dell’interessato.

AGGIORNAMENTI

Operazioni di eliminazione, integrazione o modificazione dei dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono disposte senza ritardodirettamente dal partecipante che li ha comunicati o dal gestore su richiesta del medesimo partecipante o d’intesa con esso, anche a seguito dell’esercizio di un diritto da parte dell’interessato, oppure in attuazione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o del Garante.

INFORMATIVA

L’interessato al momento della raccolta dei dati personali relativi a richieste/rapporti di credito deve ricevere un’informativa sul trattamento dei propri dati nell’ambito di un sistema di informazioni creditizie.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali sono conservati in un sistema di informazioni creditizie per il tempo necessario all’istruttoria e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione delle richieste. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a:

  • dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi:
  • ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi.

Decorsi i termini i dati sono eliminati se nel corso dei medesimi intervalli di tempo non sono registrati dati relativi a ulteriori ritardi o inadempimenti. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel sistema di informazioni creditizie non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto.