TARIFFE E CONDIZIONI NON CONCORDATE

Il consumatore deve essere informato in maniera chiara e trasparente sulle condizioni del contratto (artt. 48 e 49, codice del consumo): il contratto può essere validamente concluso anche telefonicamente, ma le informazioni sulle condizioni contrattuali devono comunque essere reperibili in forma scritta, ad esempio in un punto vendita o sul web.

In caso di contratti stipulati a distanza (per telefono o via internet), deve essere inviata al consumatore copia cartacea del contratto.

Le informazioni devono contenere ogni componente del costo del servizio, eventuali limitazioni tecniche, temporali, territoriali o di altra natura (Delibera n. 417/01/CONS).

telefono

L’operatore non può mai attivare servizi, anche supplementari, che l’utente non ha chiesto. In ogni caso, la mancata risposta ad una offerta non corrisponde al consenso alla fornitura.

In caso di attivazione di servizi non richiesti, il consumatore non è tenuto a far fronte ad alcuna spesa, inoltre l’operatore dovrà ripristinare le condizioni precedenti, sopportandone i costi (Delibera n. 664/06/CONS, art. 3 e Delibera n. 179/03/CSP, art. 7, comma 5).

MC potrà assisterti nel caso di applicazione di tariffe differenti rispetto a quelle concordate verificando la corretta applicazione della tariffa scelta, delle condizioni tecnico-economiche e delle altre caratteristiche del contratto.